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Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Capo I
 Salute
Art. 5
 (Salute e obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di salute)
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità il diritto di godere del miglior stato di salute possibile da intendersi, in un'ottica olistica, quale stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, non solo limitato all'assenza di malattie o infermità. A tale scopo, la Regione fornisce un'adeguata risposta ai bisogni di salute lungo tutto l'arco della vita di ciascuna persona con disabilità, con particolare riguardo ai diversi contesti, alla medicina di genere, alle fasi di transizione tra l'età infantile e quella adulta e tra quella adulta e quella anziana e al tema delle comorbilità, in particolare psichiatriche. La Regione prevede in particolare per le persone con disabilità gravissima, specifici strumenti per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e favorisce il loro diritto a partecipare alla scelta degli ausili e dei presidi, ritenuti idonei.
2. La Regione attua un sistema integrato per la disabilità che assicuri la continuità e la coerenza dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie, in raccordo con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e che persegua gli obiettivi di sviluppo sostenibile, specie con riguardo all'impatto negativo che la povertà e il contesto sociale e di vita hanno sulla salute e sulla vita delle persone con disabilità.
3. Il sistema integrato per la disabilità è finanziato con risorse regionali e nazionali, nonché con eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Nello specifico, è finanziato a livello regionale con risorse di parte sanitaria e sociosanitaria, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie di cui al comma 2, e da risorse di parte sociale, anche a valere sul Fondo sociale, a livello locale dalle risorse sanitarie, da quelle sociali dei Comuni e da quelle derivanti dalla compartecipazione dei cittadini, ove previsto e nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. La Regione, con apposito atto, identifica i criteri e gli indirizzi volti alla promozione di un sistema di compartecipazione dei cittadini uniforme su tutto il territorio regionale.
5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 la Regione riordina l'intero assetto istituzionale del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo gli strumenti e le modalità individuati dal Titolo III, Capo II.