LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 18
 (Adeguamento organizzativo delle Aziende sanitarie regionali)
1. Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene identificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità, facente capo al Direttore dei servizi sociosanitari, con il compito di:
a) garantire la piena integrazione in relazione alla ricomposizione delle funzioni cliniche in materia di disabilità, nonché facilitare tutti i processi di transizione relativi al passaggio tra l'infanzia e l'età adulta e tra l'età adulta e quella anziana;
b) favorire la definizione di servizi e percorsi dedicati per le cure ambulatoriali e ospedaliere, in particolare per quanto riguarda l'accesso al Pronto soccorso, in conformità a quanto previsto dall' articolo 26 della legge regionale 22/2019 ;
c) assicurare tra le Aziende sanitarie regionali, i Comuni, il Sistema scolastico, quello formativo e quello lavorativo, la necessaria integrazione istituzionale per la realizzazione delle attività di loro competenza in materia di disabilità, ispirata a una logica di scambio e collaborazione;
d) implementare forme di collaborazione e di partenariato con gli altri soggetti presenti sul territorio, compresi quelli del privato sociale;
e) assicurare alle persone con disabilità, tramite specifici interventi e servizi, la piena integrazione sociosanitaria, ai sensi degli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nonché garantire il presidio dei processi di integrazione istituzionale, gestionale e professionale di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge.
2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, con specifico atto di indirizzo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa alla Commissione consiliare competente, fornisce le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali di cui all' articolo 54 della legge regionale 22/2019 , anche in relazione alla definizione dei fabbisogni di personale.