LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/11/2022
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 13
 (Comando)
1. Il Consiglio regionale, su richiesta del Segretario generale, può avvalersi di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando con le modalità di cui all' articolo 27 della legge regionale 18/2016 .
2. Entro la scadenza del termine dei tre anni, il Segretario generale può chiedere all'Amministrazione regionale di procedere al trasferimento in ruolo del personale comandato, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.
3. II comando del personale in servizio presso il Consiglio regionale ad altre amministrazioni del Comparto unico o ad altre amministrazioni pubbliche è subordinato all'assenso preventivo del Segretario generale.