LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/11/2022
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 11
 (Assunzione del personale)
1. Per l'assunzione del personale del Consiglio regionale trova applicazione quanto previsto per il personale del ruolo unico regionale dai titoli II e III della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e successive modifiche.
2. Per l'assunzione di personale con specifiche professionalità connesse allo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio regionale, il competente ufficio dell'Amministrazione regionale attiva le procedure selettive previste dalla legge, su richiesta motivata dell'Ufficio di Presidenza. La Segreteria generale del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle predette procedure.
3. Le procedure selettive previste al comma 2 sono attivate secondo le tempistiche e le modalità concordate tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza.
4. Il Consiglio regionale è autorizzato ad attivare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con oneri a carico del bilancio consiliare ai sensi dell' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche.