LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo IX
 Disposizioni relative all'utenza
Art. 41
 (Disposizioni generali)
1. Sono percorribili dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo:
a) il territorio non soggetto a vigilanza e gestione ai sensi della presente legge;
b) i percorsi, i sentieri, le strade forestali, normalmente aperti nelle stagioni prive di innevamento qualora risultino innevate e non sia chiaramente indicato in loco come e in che fascia oraria possono essere utilizzati;
c) i sentieri e le strade di manutenzione degli impianti a fune qualora non sia chiaramente indicato in loco come e in che fascia oraria possono essere utilizzati.
2. Gli utenti di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico sono soggetti agli obblighi e ai divieti fissati dall'esercente nelle apposite norme di servizio e approvati dall'Autorità di sorveglianza, la quale ne può disporre di ulteriori.
3. Le persone estranee al servizio di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico e quelle estranee al servizio di impianti a fune in servizio privato che assumano comportamenti tali da arrecare pericolo all'incolumità propria o altrui o danno all'impianto o alle cose lecitamente presenti in prossimità della linea sono soggetti a sanzione amministrativa.
4. Le persone che svolgono la propria attività lavorativa sugli impianti e sulle piste sono soggette alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ivi compresa quella sulle attrezzature e sulle protezioni da utilizzare, nonché quella relativa al titolo abilitativo all'utilizzo delle stesse, sci e caschi da sci compresi.
5. In qualsiasi pista da discesa è vietata la risalita della stessa nelle stagioni di manutenzione ed esercizio.
6. Sul tema della fruizione in sicurezza del territorio montano PromoTurismoFVG svolge azioni informative rivolte alla popolazione e, in particolare, agli studenti delle scuole.
Art. 42
 (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)
1. Le norme previste per gli sciatori dalla presente legge si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.