LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo VII
 Gestione ed esercizio
Art. 32
 (Gestione impianti e piste)
1. Il concessionario o il soggetto autorizzato all'esercizio degli impianti e piste è il gestore degli stessi. Il gestore è tenuto a provvedere alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione, strumentale al mantenimento dei requisiti di sicurezza prescritti, comprensivi della segnaletica.
2. La gestione dell'impianto e della pista può essere affidata a un esercente previo nullaosta dell'Amministrazione regionale. L'esercente è preposto all'esercizio insieme al direttore o al responsabile dell'esercizio o al direttore responsabile dell'impianto, e al direttore delle piste e al personale operativo.
3. Il concessionario dell'impianto di risalita di nuova realizzazione o che sia stato oggetto di allungamento o accorciamento del tracciato di linea, assume il ruolo di gestore delle piste che a esso afferiscono in forma esclusiva tenendo in considerazione le eventuali altre strutture, impianti o piste, presenti nell'area e da lui gestite.
Art. 33
 (Obblighi nella gestione e nell'esercizio degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate)
1. Il gestore degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate è obbligato:
a) a garantire la dotazione di materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, compresa l'installazione di defibrillatori semiautomatici assicurando altresì la disponibilità di idonei locali per la conservazione di materiali e attrezzature;
b) a garantire la dotazione di attrezzature necessarie per l'effettuazione dell'evacuazione della linea;
c) a mantenere in buono stato di efficienza gli impianti e le loro dipendenze, per la sicura circolazione dei veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provvisti del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio;
d) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza;
e) a garantire che gli impianti siano collegati con le centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati;
f) a fornire i dati statistici relativi al servizio e a esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza per la sicurezza e l'esercizio tutti gli atti e documenti attinenti il servizio;
g) a esporre le tariffe, l'orario, le disposizioni regolamentari per gli utenti, le modalità di accesso al registro reclami ed eventualmente anche l'indirizzo PEC riferito all'Autorità di sorveglianza per l'inoltro del reclamo;
h) a stabilire le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza;
i) a stipulare apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell' articolo 4, comma 5 bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);
j) a nominare una o più figure quali direttore o responsabile dell'esercizio e, se del caso, anche un assistente tecnico e un capo servizio per ogni impianto a fune, ascensore e tappeto mobile e di un direttore di pista per le piste di cui al decreto legislativo 40/2021 ;
k) a versare il contributo annuale di sorveglianza tecnica degli impianti, nonché l'indennità accessoria prevista per i funzionari regionali che firmano il verbale relativo alle verifiche e prove funzionali quale onere di collaudo secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3; PromoTurismoFVG non è soggetta al versamento di tali contributi e oneri.
2. In ogni caso il gestore delle piste o delle aree sciabili attrezzate ha l'obbligo:
a) di esporre in maniera ben visibile al pubblico prospetti recanti le dotazioni dell'area di cui al comma 1, lettera a);
b) di segnalare il grado di difficoltà e le attività consentite;
c) se l'area è a rischio di fenomeni valanghivi, di assicurare piena attuazione a quanto previsto dal Piano di gestione del rischio valanghe, con riguardo agli interventi strutturali e alle attività gestionali nonché alla dotazione e all'utilizzo dei sistemi e dei dispositivi necessari;
d) di delimitare le piste in occasione di manifestazioni agonistiche e di allenamento per lo sci alpino e lo snowboard secondo quanto previsto dall' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 40/2021 e facendo riferimento ai pittogrammi previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate);
e) di individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.
3. I gestori delle aree sciabili, sentite le federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.
4. Il gestore degli impianti e delle piste non è responsabile:
a) degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi, nonché sulle piste fuori dagli orari di apertura, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26 e 33 del decreto legislativo 40/2021 ;
b) degli incidenti che possono verificarsi su aree di sua competenza chiuse al pubblico ovvero su aree non da lui gestite ma aperte al pubblico e servite dai suoi impianti a fune.
5. Durante la battitura delle piste, sia svolta nella stagione invernale, sia svolta prima dell'avvio della stagione invernale quale attività preparatoria, e dall'ora di chiusura dell'area sciistica attrezzata sino all'apertura della pista del giorno successivo, è sempre vietato il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso. I trasgressori sono oggetto di sanzione amministrativa.
6. Durante la stagione dell'innevamento artificiale delle piste che precede l'apertura stagionale delle piste e si conclude con la chiusura stagionale delle stesse, qualora siano in azione i mezzi che producono l'innevamento artificiale, è sempre vietato il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso.
Art. 34
 (Garanzia assicurativa)
1. Per tutta la durata della concessione, il titolare della concessione o autorizzazione deve essere assicurato contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi e alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell'espletamento delle proprie mansioni.
2. L'assicurazione deve coprire tutto il percorso su cui si sviluppa l'impianto o la pista, nonché le stazioni di partenza, intermedie e di arrivo e le aree delle biglietterie e di informazione.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla copertura assicurativa la struttura competente ordina l'immediata sospensione dell'esercizio. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la struttura competente per la categoria di impianto dispone la decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione.
Art. 35
 (Regolamento di esercizio)
1. L'esercizio degli impianti e piste deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione o autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nonché nell'autorizzazione all'esercizio e nel regolamento di esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3.
Art.36
 (Sospensione dell'esercizio)
1. L'Amministrazione regionale può sospendere cautelativamente l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto o di una pista in caso di accertate situazioni di pericolosità.
2. Ripristinate le condizioni di sicurezza, la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto o della pista ha luogo previo nullaosta dell'Autorità di sorveglianza.
3. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), il gestore è tenuto a sospendere l'esercizio qualora si presentino situazioni di pericolo.