LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo IV
 Impianti a fune e regimi autorizzatori
Art. 12
 (Categorie di impianti a fune)
1. Gli impianti a fune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in tre categorie:
a) la prima categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori, in servizio di trasporto pubblico generale, che costituiscono, da soli, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi;
b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico;
c) la terza categoria comprende:
1) impianti a fune in servizio privato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, funivie, teleferiche, piccole teleferiche montane, fili a sbalzo, telefori, palorci;
2) impianti di trasporto non ricadenti nel punto 1) e non classificabili come prima o seconda categoria.
2. Le linee funicolari in esercizio pubblico possono essere classificate per tratte o per promiscuità di classificazione con prevalenze stagionali.
3. Qualora intervengano fatti tali da conferire all'impianto concesso o autorizzato caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'Autorità di sorveglianza, d'ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria.
Art. 13
 (Regimi autorizzatori)
1. La costruzione e l'esercizio di impianti di prima categoria come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera a), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a concessione. La costruzione e l'esercizio di impianti di seconda categoria, come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a autorizzazione.
2. In ogni caso l'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto è subordinata all'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali effettuate dall'Autorità di sorveglianza, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite.
3. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione è stabilito il termine entro il quale deve essere realizzato l'impianto.
Art. 14
 (Domanda per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune)
1. La domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune è presentata all'Amministrazione regionale con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) un progetto funiviario di fattibilità o un progetto funiviario definitivo, salvo i casi di deroga per i quali è prevista la possibilità di allegare un progetto funiviario semplificato;
b) una descrizione delle finalità della linea e delle previsioni di utenza;
c) una illustrazione delle strutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona, nel caso si tratti di impianto destinato a scopi prevalentemente turistici;
d) se la domanda è corredata di un progetto funiviario definitivo deve essere allegato anche il piano parcellare d'esproprio.
3. I lavori di costruzione, a meno di esplicita deroga contenuta nell'autorizzazione o nella concessione, non possono iniziare prima dell'approvazione del progetto funiviario definitivo.
4. Per gli impianti per la risalita di sciatori, la planimetria prescritta dalla normativa tecnica deve contenere anche l'indicazione sia delle piste da sci esistenti o previste nel comprensorio sciistico, sia degli impianti a loro servizio, esistenti o programmati.
Art. 15
 (Rilascio della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda è rilasciata la concessione o l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.
2. La durata del periodo dell'esercizio previsto dalla concessione o dall'autorizzazione, in funzione del tipo di impianto, è fissata nella misura massima di:
a) 30 anni per gli impianti di trasporto di prima e seconda categoria;
b) 20 anni per gli impianti di trasporto di terza categoria.
3. Le autorizzazioni rilasciate a PromoTurismoFVG non sono soggette a scadenza e non trova applicazione il comma 2.
4. A fronte della presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi istruttoria, al fine della ricognizione dei vincoli territoriali con contestuale rilascio dell'assenso preliminare da parte dell'Autorità di sorveglianza. Qualora l'intervento rientri integralmente nel Piano Neve, di cui all'articolo 8, tali vincoli e l'assenso preliminare si intendono già acquisiti con il piano stesso. Nell'atto di concessione e autorizzazione è stabilito il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo corredato dalla documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3.
5. A fronte della presentazione di un progetto definitivo, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi decisoria la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione il quale fissa anche i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.
Art. 16
 (Approvazione e attuazione del progetto definitivo)
1. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine stabilito, l'ente procedente convoca una conferenza di servizi decisoria, allegando il progetto definitivo corredato della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3, la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto di modifica alla concessione o autorizzazione di cui all'articolo 14 conforme alla determinazione, il quale inoltre fissa i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.
2. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.
3. Salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento di concessione o autorizzazione, è vietato l'inizio dei lavori, a pena di decadenza, prima dell'approvazione del progetto definitivo.
4. In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.
5. All'Autorità di sorveglianza spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l'esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni.
6. Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.
7. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'atto di cui all'articolo 15 comunica la data di inizio lavori.
Art. 17
 (Modifica alla concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d'interesse pubblico, su iniziativa dell'amministrazione procedente, la concessione o l'autorizzazione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali.
2. A richiesta dell'intestatario dell'atto, la concessione o l'autorizzazione può essere volturata ad altro soggetto quando questi abbia la disponibilità dell'impianto in via esclusiva e mediante titolo idoneo.
3. Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.
4. Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l'impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell'esercizio dell'impianto per un periodo non superiore a un anno e per non più di una volta.
Art. 18
 (Rinnovo della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Non oltre un anno prima della scadenza del provvedimento di concessione, l'intestatario potrà richiedere il rinnovo.
2. La domanda è corredata di una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto e sulle eventuali modificazioni che si intendono effettuare.
3. Per il rinnovo si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 15, senza tener conto di eventuali domande concorrenti.
4. Qualora la scadenza della concessione coincida con la scadenza di revisione generale dell'impianto, la domanda di rinnovo deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente per i casi di revisione generale di specie.
5. Il rinnovo della concessione può avvenire solo con effetto successivo alla data di scadenza.
6. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione, il quale fissa anche gli eventuali nuovi termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori o comunque delle eventuali modificazioni di cui al comma 2.
Art. 19
 (Decadenza e sospensione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. È disposta la decadenza dell'atto concessorio o autorizzatorio qualora il soggetto autorizzato o il concessionario:
a) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizione di legge o di regolamento;
b) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;
c) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.
2. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione dell'atto quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni e obblighi previsti al precedente comma.
3. La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto a indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
Art. 20
 (Revoca della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. I provvedimenti concessori e autorizzatori possono essere revocati per comprovate esigenze di pubblico interesse. Eventuali indennizzi sono a carico del soggetto titolare dell'interesse pubblico perseguito.
2. Nessuna indennità spetta nel caso di revoca richiesta dal concessionario.
Art. 21
 (Cessazione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. In ogni caso di cessazione definitiva della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, il concessionario è obbligato, entro il termine di diciotto mesi, alla restituzione in pristino, parziale o totale, dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere e l'asporto dei materiali di risulta.
2. In caso di inadempienza l'Amministrazione regionale può anche provvedere d'ufficio ponendo le spese a carico del concessionario, che sarà tenuto al relativo rimborso.
Art. 22
 (Autorizzazione al pubblico esercizio)
1. Alla conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto il concessionario o il soggetto autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:
a) delle dichiarazioni dei responsabili preposti alla costruzione;
b) dei verbali di accertamento riguardanti le funi e le parti meccaniche;
c) dei certificati delle prove di laboratorio;
d) della dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
e) di ogni altro documento richiesto dalla normativa tecnica statale per la tipologia di impianto;
f) dell'attestazione dell'avvenuto pagamento:
1) nel caso di impianti prototipi, degli oneri versati su apposito capitolo del bilancio statale la cui entità è stabilita dalla normativa statale;
2) per gli impianti che non ricadono nel punto 1, della somma di 300 euro, effettuato tramite il sistema dei pagamenti PagoPa il cui accesso può essere effettuato anche tramite il sito web dell'Amministrazione regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modificazioni e secondo quanto previsto dalle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore di pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 209/2018 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018 serie generale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione.
4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione:
a) del parere dell'Autorità di sorveglianza per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori);
b) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune e per gli ascensori diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) dell'assenso all'installazione da parte dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
d) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili diversi da quelli di cui alla lettera c).
5. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. La richiesta di eventuali integrazioni sospende l'iter sino al ricevimento delle stesse.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Comma 4 sostituito da art. 2, comma 29, L. R. 13/2023
Art. 23
 (Collaudo generale e definitivo)
1. Il collaudo generale e definitivo è eseguito dall'Autorità di sorveglianza al fine di verificare la manutenzione e l'eventuale insorgenza di problematiche date dall'esercizio dell'impianto stesso, alla scadenza dei dodici mesi dall'autorizzazione all'esercizio pubblico, rilasciata a seguito dei lavori di costruzione o di variante costruttiva o di revisione generale, nei quali l'impianto ha svolto il servizio pubblico secondo l'ordinaria stagionalità.
2. Il sopralluogo di collaudo viene eseguito dall'Autorità di sorveglianza, in contradittorio con il direttore o responsabile dell'esercizio dell'impianto specifico. Nel verbale di collaudo sono riportate le eventuali prescrizioni di sicurezza che risulta necessario adottare e la tempistica entro cui vanno attuate, al fine del mantenimento della validità del nullaosta tecnico di sicurezza rilasciato a seguito delle verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio.