LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo XI
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 44
  (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)
1.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti:
<<4 quater. Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza di PromoTurismoFVG, nonché per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse per investimento.
4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 quater, PromoTurismoFVG presenta al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro il 30 ottobre di ciascun anno solare, apposito "Programma triennale di investimento", con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza, da approvarsi entro trenta giorni con deliberazione della Giunta regionale.
4 sexies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse di competenza dell'anno entro il 15 gennaio.
4 septies. PromoTurismoFVG, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presenta una relazione dettagliata con evidenza delle eventuali modifiche e degli scostamenti finanziari rispetto al "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies.
4 octies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo opera le dovute verifiche sugli investimenti approvati con modalità a campione.>>.

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto dall'1 gennaio 2023.
Art. 45
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k) e dal disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettera k), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, lettera l), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 2, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 2, lettera f), punto 2), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. Per le finalità di cui all' articolo 5 bis, comma 4 quater, della legge regionale 50/1993 , come aggiunto dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 9.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 46
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);
b) l' articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica);
c) la legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti);
d) la legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione);
e) il comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);
f) la legge regionale 8 luglio 1991, n. 26 (Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone" e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente "Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei Poli montani di sviluppo turistico");
g) l' articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea);
h) gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
i)
la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata al fine di permettere ai direttori e responsabili dell'Esercizio di sottoporsi alle visite mediche prescritte dalla normativa vigente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

j) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);
l) i commi 20, 21, 27 e 28 dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
m) l' articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
o) i commi 1, 2 e 44 dell' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016);
p) il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
q) l' articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
r) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);
s) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);
t) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
u) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023);
v) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).
Art. 47
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.