LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Piano Neve del Friuli Venezia Giulia)
1. Il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia è lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona. Il Piano Neve, al pari degli altri strumenti di pianificazione territoriale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione.
2. Le aree oggetto del Piano Neve coincidono con gli ambiti territoriali comunali riconosciuti come Poli turistici montani e disciplinati dall'articolo 6, comma 8.
3. L'Amministrazione regionale predispone il Piano Neve nel rispetto delle linee guida emanate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Piano Neve è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Comune appartenente ai Poli turistici montani di cui all'articolo 6, i quali, entro novanta giorni dalla richiesta, presentano le proprie osservazioni al progetto del Piano Neve.
5. Il Piano Neve adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali. Sul Piano Neve viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Piano Neve è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le varianti parziali al Piano Neve che non incidono sui criteri informatori sono approvate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni nel cui territorio insiste l'intervento oggetto di variante, i quali si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.