LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 38
 (Personale preposto all'esercizio delle piste)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 40/2021 sono preposti all'esercizio delle piste il direttore delle piste e il personale di prevenzione, soccorso e sicurezza delle piste. Il personale operativo delle piste è costituito dal preposto all'esercizio e dal personale preposto alla battitura delle piste e all'innevamento artificiale.
2. Il direttore di pista deve possedere la formazione del coordinatore di stazione di cui all' articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o dimostrare il possesso di titoli già conseguiti che risultino equipollenti. In ogni caso deve possedere l'attestazione di responsabile della sicurezza conseguito a seguito del specifico corso Mod. 2D di Associazione interregionale neve e valanghe, AINEVA, o altro corso ad esso equipollente.
3. Il direttore di pista è obbligato a dare preventiva informazione al gestore e al capo servizio delle aperture e delle chiusure delle piste e tempestiva comunicazione di qualsiasi azione ed evento riguardi la sicurezza delle piste.
4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le mansioni di direttore di pista sono svolte dai coordinatori di polo in quanto soggetti responsabili dell'adozione di tutte le misure idonee a garantire l'esercizio in sicurezza delle piste da sci e degli impianti e a garantire la circolazione in sicurezza delle persone, dei dipendenti e dei terzi, nell'ambito della stazione, con riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione dei rischi da valanga.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.