LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 34
 (Garanzia assicurativa)
1. Per tutta la durata della concessione, il titolare della concessione o autorizzazione deve essere assicurato contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi e alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell'espletamento delle proprie mansioni.
2. L'assicurazione deve coprire tutto il percorso su cui si sviluppa l'impianto o la pista, nonché le stazioni di partenza, intermedie e di arrivo e le aree delle biglietterie e di informazione.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla copertura assicurativa la struttura competente ordina l'immediata sospensione dell'esercizio. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la struttura competente per la categoria di impianto dispone la decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione.