LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 26
 (Ultimazione)
1. Ultimata la realizzazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera all'Amministrazione competente, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di curare che la pista mantenga le caratteristiche previste dal progetto e di osservare le eventuali prescrizioni contenute nel progetto e nell'atto di approvazione dello stesso.