LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 7/2000)
1. All' articolo 36 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.>>;

b)
al comma 2 le parole: << , nell'ambito di specifiche graduatorie, >> sono soppresse;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
alla fine del comma 4 le parole: << Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33. >> sono soppresse;

e)
al comma 5 le parole: << è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e >> sono soppresse.