LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
  (Sostituzione dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000)
1.
L' articolo 32 ter della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32 ter
 (Variazioni soggettive)
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.>>.