LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2021
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
330.04 - Ricerca scientifica
350.05 - Politiche giovanili

Art. 9
 (Tirocini extracurriculari in mobilità geografica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i diciotto anni di età, residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. La misura dell'indennità di mobilità e le modalità di accesso alla misura sono definite con avviso pubblico ai sensi di quanto disposto dall' articolo 8, comma 17, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).