LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2021
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
330.04 - Ricerca scientifica
350.05 - Politiche giovanili

Art. 7
 (Benefici normativi in materia di conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari a favore di giovani professionalità altamente specializzate)
1. Le giovani professionalità altamente specializzate beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 che risiedano o prestino attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione possono fruire dei benefici volti a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari previsti dall' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dalla relativa regolamentazione attuativa nella misura massima di intensità prevista.