LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2021
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
330.04 - Ricerca scientifica
350.05 - Politiche giovanili

Art. 3
 (Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzate)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato di cui all' articolo 2094 del codice civile , a tempo pieno e indeterminato;
b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
c) essere residenti e domiciliate sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.
2. Alle giovani professionalità altamente specializzate, che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un’adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.
3. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 500 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo famigliare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo famigliare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun minore oltre il primo.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, L. R. 8/2022
2Articolo interpretato da art. 7, comma 9, L. R. 14/2023 . La condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.