LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7

Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/2021
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 2
 (Istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio)
1. È istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore", da celebrare annualmente il giorno 1° del mese di luglio, anniversario della fucilazione a Cercivento di quattro alpini, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria dei caduti per l'esempio.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Comune di Cercivento per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 e per le iniziative di ricerca storica di cui all’articolo 1, comma 2.
1 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 bis è presentata dal Comune di Cercivento al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata di una relazione dettagliata delle attività previste e del relativo preventivo di spesa. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
1 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata su richiesta del beneficiario.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 6, comma 11, L. R. 13/2023
4Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023 . In via di prima applicazione la domanda è presentata entro il 30 settembre 2023, come disposto dall'art. 6, c. 13, della medesima L.R. 13/2023.
5Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023