LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo VI
 Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Art. 79
  (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014)
1. All' articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole: << e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << Sono escluse >> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse >> e le parole << ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17/2014 . >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale). >>;

c)
al comma 4 bis le parole << EGAS, di cui all' articolo 7 della legge regionale 17/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 >>.

Art. 80
  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
1. All' articolo 45 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis la parola: << statale >> è soppressa;

b)
al comma 1 ter la parola << programma >> è sostituita dalla seguente: << piano >>;

c)
dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:
<<1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l' articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>

Art. 81
  (Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014)
1. All' articolo 46 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 la parola << programmazione >> è sostituita dalla seguente: << pianificazione >>.

b)
al comma 2 ter la parola << programmazione >> è sostituita dalla seguente: << pianificazione >>.

Art. 82
  (Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014)
1.
L' articolo 47 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 47
 (Pianificazione biennale)
1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.>>.

Art. 83
  (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 26/2014)
1. All' articolo 48 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .>>;

c)
al comma 2 le parole << nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in >> sono sostituite dalle seguenti: << nel Piano di cui all'articolo 47 nella >>;

d)
il comma 2 bis è abrogato.

Art. 84
  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 26/2014)
1. All' articolo 49 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: << , prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1 >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .>>;

d)
al comma 6 la parola << programma >> è sostituita dalla seguente: << piano >>.

Art. 85
  (Abrogazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 26/2014)
Art. 86
  (Sostituzione dell'articolo 55 ter della legge regionale 26/2014)
1.
L' articolo 55 ter della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 55 ter
 (Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato)
1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.>>.

Art. 87
  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017)
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la parola: << locali >> è soppressa.

Art. 88
  (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 10/2017)
1.
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:
<<Art. 16 bis
  (Funzioni delegate agli enti di cui alla legge regionale 8/2015)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare, dopo l'intesa con la Giunta comunale, le funzioni del presente capo anche nei confronti degli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale).>>.

2. In relazione al disposto di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 10/2017 , come inserito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 177.742,48 euro, suddivisi in ragione di 35.548,50 euro per l'anno 2021 e di 71.096,99 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 89
  (Inserimento degli articoli 57 ter e 57 quater nella legge regionale 10/2017)
1.
Dopo l' articolo 57 bis della legge regionale 10/2017 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 57 ter
 (Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo)
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017 , è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Art. 57 quater
 (Canone per emungimento)
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006 , alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.>>.

Art. 90
  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018)
1.
Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogato.

Art. 91
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)
1.
Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole << Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << Comunità di montagna >>.

Art. 92
  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 17/2009)
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17/2009 le parole << Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << Comunità di montagna >>.

Art. 93
  (Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 17/2009)
1.
Dopo l' articolo 20 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 20 bis
 (Funzioni delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:
a) rilascio di concessioni sui corsi d'acqua classificati di classe 3, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);
b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).>>.

Art. 94
  (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009)
1.
L' articolo 21 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Entrate)
1. Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.>>.

2. In relazione al disposto di cui all' articolo 21 della legge regionale 17/2009 , come sostituito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 90.000 euro, in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 95
  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2009 le parole << e i Comuni >> sono sostituite dalle seguenti: << , i Comuni e le Comunità di montagna >>.

Art. 96
  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 17/2009)
1.
Dopo il comma 7 bis dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:
<<7 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20 bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.>>.

Art. 97
 (Demanio regionale)
1. Conformemente a quanto previsto dall' articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), anche a seguito del trasferimento delle strade provinciali alla Regione per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in sede di revisione catastale la Regione può, con decreto del Direttore del Servizio demanio, previa deliberazione della Giunta regionale, disporre l'accorpamento al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, i quali devono sostenere tutti gli oneri connessi alla suddetta procedura.