LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 55
  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria)
1. All' articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole << e nelle Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << , nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli >>;

b)
al comma 3, le parole << previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << di Grado e Lignano Sabbiadoro >>;

c)
al comma 3 bis, le parole << Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli >> e le parole << del Comune con il maggior numero di abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << di uno dei Comuni aderenti alla Comunità >>;

d)
dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
<<3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.>>.