LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo XI
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali, Terzo settore
Art. 162
 (Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private)
1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attività del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall' articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concesso alle strutture sanitarie private, in scadenza dall'1 maggio 2021 al 31 luglio 2021, è prorogato di sei mesi decorrenti dal termine di validità dell'accreditamento medesimo. I procedimenti di rinnovo dell'accreditamento per i quali è disposta la proroga sono progressivamente avviati tenendo conto della scadenza stabilita dai relativi provvedimenti di concessione.
2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, può disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta più rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.
Art. 163
  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017)
1. All' articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell' articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.>>;

d)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.
3 ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri.>>;

e)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.>>;

f)
al comma 11 dopo le parole << corsi di laurea >> sono inserite le seguenti: << e del corso di laurea magistrale >>;

g)
al comma 12 la parola << laurea >> è sostituita dalla seguente: << studio >>;

h)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 61.250 euro suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2022 e di 43.750 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 1, lettere f) e g), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 164
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012)
1. All' articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;>>;

b)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;>>;

c)
la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.>>;
>>;

d)
al comma 7 dopo le parole << responsabile sanitario. >> sono aggiunte le seguenti: << Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dall'1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato. >>.

Art. 165
 (Riqualificazione degli operatori del sistema integrato)
1. All' articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.>>;

b)
il comma 8 è abrogato;

c) al comma 10 sexies sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole: << partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e >> sono soppresse;

2)
le parole << fino al 31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2024 >>;

3)
le parole << Dall'1 gennaio 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << Dall'1 gennaio 2025 >>.

Art. 166
  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.
1 ter. Al fine della trasformazione prevista dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.>>.

Art. 167
  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2003)
1. All' articolo 11 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.>>;

b)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.
3 ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.
3 quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.>>.

Art. 168
  (Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 19/2003)
1.
Dopo l' articolo 14 bis della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 14 ter
 (Organismo indipendente di valutazione)
1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.
3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona fornisce le indicazioni di indirizzo per addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.>>.

Art. 169
 (Residenzialità per anziani)
1.
Al comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole: << definitiva ed esecutiva >> sono soppresse.

Art. 170
 (Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore)
1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.
2. La Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali sono autorizzati a promuovere il sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare a quelle medio piccole riconducibili a un numero di soci inferiore a quaranta, anche mediante gli istituti partecipativi previsti dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 171
 (Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore)
1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33 bis, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e dal decreto del Presidente della Regione 31 luglio 2020, n. 102/Pres. (Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore)), la scadenza del termine per la conclusione delle progettualità previsto all'articolo 3, comma 8, del richiamato regolamento è prorogata di novanta giorni e la scadenza del termine per la rendicontazione previsto all'articolo 6, comma 1, del medesimo regolamento è prorogata di sessanta giorni.