LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Capo II
 Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza
Art. 5
 (Politiche integrate per la sicurezza)
1. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità della vita nelle città e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene:
a) gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale;
b) i patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana integrata di cui all' articolo 5 del decreto legge 14/2017 ;
c) accordi con organi e autorità di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attività tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale;
d) le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalità;
e) le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
f) le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.
Art. 6
 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è approvato annualmente, entro il 30 aprile, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti:
a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;
b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata;
c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro:
a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato;
b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo;
d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale;
e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale;
f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione;
g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale;
h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale;
i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale;
j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici;
k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale;
l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;
m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalità, della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalità;
n) l'individuazione di risorse, criteri e modalità per le finalità di cui all'articolo 16, comma 7;
o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.
Art. 7
 (Altri interventi in materia di sicurezza)
1. La Regione può dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso:
a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
b) condomini per le parti comuni;
c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.
2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 8
 (Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)
1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.
2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:
a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti);
b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.
3. Il personale di cui al comma 2, lettera a), fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità sul territorio regionale, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all’utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 9, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021
5Comma 4 abrogato da art. 9, comma 6, lettera e), L. R. 16/2021
6Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera f), L. R. 16/2021