LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI E POLITICHE REGIONALI
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e nell'esercizio della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale, nonché della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali e integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative e detta i criteri generali per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge, anche nell'ottica della sicurezza integrata definita dall' articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 , costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e del senso civico e alla prevenzione dei fenomeni contrari alle regole giuridiche e di civile convivenza.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.
Art. 2
 (Politiche regionali)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni e la massima divulgazione sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e ne favorisce il coordinamento, al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo altresì la formazione permanente e la tutela degli operatori;
d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.