Art. 36
(Norme transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
6.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1
(Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge regionale 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
8. Per l'anno 2021, le risorse di cui al all'articolo 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 4.
9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'articolo 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianità previsto dal medesimo articolo.
10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'articolo 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa.
11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.