LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 33
 (Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi disciplinanti la materia.
2. Le somme ricevute ai sensi del presente articolo sono restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.