Art. 20
(Personale di polizia locale)
1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Al fine dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.
2.
I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:
a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;
b) l'anzianità di servizio nel grado rivestito;
c) l'anzianità di servizio nella polizia locale.
3. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.
4. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
5.
Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che, eccezionalmente, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
b) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.
6. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.