LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 15
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell' articolo 118, primo comma, della Costituzione , esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.
3. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 31.
4. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione sul territorio regionale di una modulistica unica in versioni plurilingui nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute e di programmi gestionali unici. A tal fine, attraverso la struttura regionale competente in materia di polizia locale sente le altre Direzioni regionali competenti per materia o altri soggetti istituzionali, per orientare e indirizzare lo svolgimento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.
5. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento operativo sul territorio, assicurando il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione.