LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

TITOLO II
 POLITICHE DELLA SICUREZZA
Capo I
 Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza
Art. 3
 (Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza)
1. È operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di più alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:
a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità, in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
h) della promozione all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
i) della presentazione alla Giunta regionale di una relazione periodica sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.
3. L'Osservatorio svolge la propria attività in collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia di cui alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità).
4. L'azione dell'Osservatorio avviene mediante:
a) la raccolta, la ricerca, l'analisi di dati d'interesse sul fenomeno dell'insicurezza, reale e percepita, e la conseguente elaborazione documentale;
b) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
c) la valutazione sull'evoluzione dei fenomeni di criminalità interessanti il territorio regionale;
d) l'attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati, secondo le politiche regionali emanate in materia di sicurezza urbana, degrado e decoro delle città, sul territorio di competenza del singolo ente locale.
Art. 4
 (Modalità di funzionamento dell'Osservatorio)
1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:
a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;
b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;
c) Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;
d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;
f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
Capo II
 Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza
Art. 5
 (Politiche integrate per la sicurezza)
1. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità della vita nelle città e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene:
a) gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale;
b) i patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana integrata di cui all' articolo 5 del decreto legge 14/2017 ;
c) accordi con organi e autorità di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attività tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale;
d) le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalità;
e) le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
f) le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.
Art. 6
 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è approvato annualmente, entro il 30 aprile, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti:
a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;
b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata;
c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro:
a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato;
b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo;
d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale;
e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale;
f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione;
g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale;
h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale;
i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale;
j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici;
k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale;
l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;
m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalità, della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalità;
n) l'individuazione di risorse, criteri e modalità per le finalità di cui all'articolo 16, comma 7;
o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.
Art. 7
 (Altri interventi in materia di sicurezza)
1. La Regione può dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso:
a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
b) condomini per le parti comuni;
c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.
2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 8
 (Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)
1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.
2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:
a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti);
b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.
3. Il personale di cui al comma 2, lettera a), fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità sul territorio regionale, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all’utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 9, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021
5Comma 4 abrogato da art. 9, comma 6, lettera e), L. R. 16/2021
6Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera f), L. R. 16/2021
Capo III
 Sicurezza partecipata
Art. 9
 (Soggetti della sicurezza partecipata)
1. La Regione riconosce il ruolo delle comunità locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'articolo 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'articolo 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e l'educazione civica.
2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e dell’attività di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera g), L. R. 16/2021
Art. 10
 (Volontari per la sicurezza)
1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l’impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009 , dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia.
2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la "Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza", quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attività di cui al comma 1.
3. I volontari, organizzati in forma non associativa secondo la disciplina di cui al comma 5, assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.
4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
5. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con regolamento i requisiti di onorabilità e i compiti demandati ai volontari, specificando:
a) le modalità esecutive del servizio svolto;
b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario è fornito;
c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.
(3)
6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5 sono disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 .
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera h), L. R. 16/2021
2Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, lettera i), L. R. 16/2021
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera j), L. R. 16/2021
Art. 11
 (Forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato)
1. La Regione riconosce la funzione sociale delle forme di cittadinanza attiva comunque denominate e, in particolare, del controllo di vicinato, come strumenti finalizzati al miglioramento del senso civico, della solidarietà collettiva, dell'attività di prevenzione delle criticità territoriali, della vivibilità degli spazi pubblici, delle relazioni tra popolazione, servizi comunali e polizia locale.