LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 36
 (Norme transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell' articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 95 (Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell' articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29, comma 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale Giornata della polizia locale ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 41 (Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).
8. Per l'anno 2021, le risorse di cui al all'articolo 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 4.
9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'articolo 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianità previsto dal medesimo articolo.
10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'articolo 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa.
11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.