LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 26
 (Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)
1. La Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia cura le attività di formazione e aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale, avvalendosi del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:
a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili di polizia locale;
c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.
3. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la direzione regionale competente in materia, del Nucleo Istruttori di Tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, nonché della collaborazione delle Università regionali e di altre realtà formative e didattiche previa stipulazione di convenzioni.
4. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con convenzioni, ovvero tramite scambio di corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa a disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale.
5. La Scuola, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale, il Corpo forestale regionale e la polizia locale.
6. La Giunta regionale provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali del programma di formazione, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.
7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.
8. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. Il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.