LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

TITOLO VI
 CLAUSOLA VALUTATIVA, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
 Clausola valutativa
Art. 95
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, acquisite nel monitoraggio previsto dall'articolo 97;
b) successivamente al primo biennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 97, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.
2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Capo II
 Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 96
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono specificamente abrogati:

a) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
2. È confermata l'abrogazione del comma 2 bis.1 dell' articolo 15 della legge regionale 3/2015 , a decorrere dall'1 gennaio 2019, per effetto dell' articolo 7, comma 23, della legge regionale 29/2018 , di abrogazione dell' articolo 2, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
Art. 97
 (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)
1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività produttive, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e alla Direzione centrale competente in materia di tutela dell'ambiente, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene inoltre elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, al fine di consentire alla Giunta regionale di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. La Giunta regionale, nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, può richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive direttamente alle Direzioni centrali di cui al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di cui al comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto utile per le attività di cui al presente articolo.
Art. 98
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 90.800 euro, suddivisa in ragione di 30.800 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 590.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 165.000 euro per l'anno 2022 e di 225.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g) è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, per le finalità della lettera a), relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 243.008,29 euro, suddivisa in ragione di 143.008,29 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui all'articolo 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
7. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, per l'anno 2021 è autorizzata, relativamente alle spese di parte capitale, la spesa complessiva di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità di cui all' articolo 20 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Per le finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Per le finalità dell' articolo 6 quinquies, comma 2, della legge regionale 2/2012 , come introdotto dall'articolo 30, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 60.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.100.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 1.600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
27. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 2 ter.1.1 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 36, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. Per le finalità di cui all'articolo 38 è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 2/2012 , come sostituito dall'articolo 50, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Per le finalità di cui all' articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 2/2012 , come inserito dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. Per le finalità di cui all' articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012 , come inserito dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
33. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera d), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
35. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
37. Per le finalità di cui all'articolo 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
38. Per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 2/1992 , come sostituito dall'articolo 59, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
39. Per le finalità di cui all'articolo 60, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 63, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
41. Per le finalità di cui all' articolo 85, comma 1, della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 71, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
42. Per le finalità di cui all' articolo 87 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 73, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
44. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
45. Per le finalità previste dall'articolo 78 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
46. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
47. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
48. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023.
49. Per le finalità di cui all'articolo 81, comma 3 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
50. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 1.600.000 euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
51. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 2.300.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1 milione per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
52. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
53. Per le finalità previste dall'articolo 86, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
54. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettere l) e da n quinquies) a n septies), della legge regionale 4/2005 , come modificato dall'articolo 89, è autorizzata la spesa complessiva di 1.368.000 euro, suddivisa in ragione di 668.000 euro per l'anno 2021 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
55. Per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 , come sostituito dall'articolo 90, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
56. Per le finalità di cui all' articolo 22 bis della legge regionale 3/2015 , come inserito dall'articolo 92, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascun degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
57. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 47, 48, 53 e 54, si provvede mediante prelevamento di complessivi 10.818.800 euro, suddivisi in ragione di 5.318.800 euro per l'anno 2021 e di 2.750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. L'importo di 568.800 euro per l'anno 2021 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .
58. Agli oneri derivanti dai commi 2, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 50, 51, 52 e 56, si provvede mediante prelevamento di complessivi 40.483.008,29 euro, suddivisi in ragione di 14.683.008,29 euro per l'anno 2021, e di 13.050.000 euro per l'anno 2022 e di 12.750.000 euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. L'importo di 2.633.008,29 euro per l'anno 2021 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .
59. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2021 mediante storno per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI ed artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante prelievo per 200.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
60. All'onere derivante dal comma 14 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
61. All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
62. All'onere derivante dal comma 49 si provvede mediante storno di complessivi 40.000 euro per l'anno 2021 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
63. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
64. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 63, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 99
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.