LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo III
 Riuso e recupero
Art. 81
 (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)
1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell’abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica.
2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 , e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:
a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;
b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;
c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;
e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.
3 bis. L'inserimento di ulteriori schede di ricognizione dei complessi produttivi degradati nonché l'aggiornamento delle schede contenute nel master plan di cui al comma 3, anche finalizzati al riconoscimento dei medesimi complessi produttivi degradati, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione. Di tale deliberazione è data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 5, L. R. 15/2022
Art. 82
 (Complessi produttivi degradati)
1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.
2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), riconosciuti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati:
a) allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione;
b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato;
c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio è tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonché le modalità e i termini di esecuzione della ricognizione. Con successiva deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attività di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attività di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all’articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 83
 (Riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali è attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all'articolo 82, comma 2.
2. Le aree comprendenti i complessi produttivi degradati, se ricadono in zone di cui all'articolo 82, comma 2, diverse dalle zone D1, sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi.
3. Per le finalità di cui alla presente legge entro le aree di cui all'articolo 82, comma 2:
a) i Consorzi di sviluppo economico locale attuano tutte le iniziative di competenza, a valere sulle risorse stanziate dall'Amministrazione regionale sulle misure contributive di cui agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 ;
b) i privati possono accedere alle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive di cui all' articolo 6 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 63;
c) l'Amministrazione regionale può riservare ulteriori risorse dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale o ai privati, a valere sul fondo di cui all'articolo 85, per sostenere interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2.
Art. 84
 (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)
1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.
2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:
a) qualità architettonica;
b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;
c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;
f) qualità paesaggistica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 , assegnati, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi. La selezione degli interventi è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;
b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;
d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");
e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;
f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;
g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 10, L. R. 13/2022
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 13/2023
Art. 85
 (Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Per le finalità di cui al presente capo è istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati che intendono avviare nuove attività produttive nelle aree interessate dagli interventi.
2. Il fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto.
3. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatorio, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.