LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo I
 Economia sostenibile
Art. 77
 (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, all'articolo 1 della legge regionale 18/2003, all'articolo 8 della legge regionale 4/1999 e all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)
1. La Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:
a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:
1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati;
2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti;
3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;
4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;
c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;
d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 sono abrogati:

b) i commi da 1 a 8 dell' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
c) i commi da 33 a 38 dell' articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
d) il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), modificativo della legge regionale 4/1999 .
Art. 77 bis
 (Sostegno alle imprese per interventi di riduzione dei consumi energetici)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte delle imprese del settore del manifatturiero, attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed eventualmente accumulata.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero diretti:
a) all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, finalizzati alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa, compresi gli oneri per i servizi accessori da sostenere per la realizzazione dell'investimento;
b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo;
c) all'acquisto ed installazione del sistema combinato di inverter con sistema di accumulo e allacciamento alla rete dell'energia elettrica.
(2)
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 28, L. R. 13/2022
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 78
 (Impresa diffusa)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un maggiore benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualità finanziate a valere sull' articolo 86 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 72, che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al titolo III, capo IV bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. Per le finalità di cui al comma 1 il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell' articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), è aggiornato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.