LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

TITOLO III
 MISURE PER LA CRESCITA DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
 Turismo e impresa
Art. 30
 (Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo)
1.
Dopo l' articolo 6 quater della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), come inserito dall'articolo 49, è inserito il seguente:
<<Art. 6 quinquies
 (Fondo credito turismo)
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.>>.

Art. 31
 (Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo che vogliono crescere, elevando qualitativamente l'offerta turistica, mediante ristrutturazioni e rinnovi degli immobili di loro proprietà.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
Art. 32
 (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell' articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 47 bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unità e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, proprietari.
2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.
3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.
Art. 33
 (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)
1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:
a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;
b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialità di cui all'articolo 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.
2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.
Art. 34
 (Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni.
2. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio, per la finalità di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei medesimi soggetti, anche qualora non risultino beneficiari dei contributi, fermo restando l'obbligo specifico di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli enti locali nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate.
Art. 35
 (Albergo diffuso)
1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.
2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84 bis e 85 della legge regionale 29/2005 , in collaborazione con le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate per le rispettive competenze istituzionali e con la partecipazione attiva degli alberghi diffusi e degli enti locali.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 22 della legge regionale 21/2016 , al fine di garantire continuità al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.
4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.
6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attività artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato.
7. L'Amministrazione regionale può finanziare progetti unitari che prevedono la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 15/2022
Art. 36
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)
1. All' articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 ter.1. sono inseriti i seguenti:
<<2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.
2 ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.>>;

b)
al comma 2 sexies dopo le parole << iniziative per lo sviluppo dei cluster >> sono inserite le seguenti: << , con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, >>.

2. All' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole: << , nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis.1 dell' articolo 15 della legge regionale 3/2015 >> sono soppresse;

b)
al comma 36 le parole: << 2 bis.1, >> sono soppresse.

Art. 37
 (Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico.
2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.
3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
5. La Giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari dei progetti di investimento, nonché le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo eventuale cofinanziamento.
Art. 38
 (Voucher TUReSTA in FVG)
1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i " voucher TUReSTA in FVG ", utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa.
2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.
2 ter. Ciascun residente può usufruire del voucher una sola volta nell'anno solare.
3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002 , l'importo dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo 160 euro.
3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".
4. Con regolamento sono stabiliti requisiti e modalità di concessione dei rimborsi a favore delle strutture ricettive e le agenzie viaggio e i tour operator aventi sede legale o unità operative nella regione, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.
4 bis. La completezza della documentazione presentata ai fini del rimborso a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e dei tour operator, è sottoposta a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative al periodo di riferimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Direttore del servizio turismo e commercio.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2021
2Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2021
3Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2021
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2021
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 13/2022
6Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 13/2023
Art. 39
 (Consorzio unitario per la montagna)
1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici di area montana complessiva.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati da soggetti in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di promo-commercializzazione di prodotti turistici e di organizzazione di eventi.
3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo II
 Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza
Art. 40
 (Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)
1. Al fine di sostenere le imprese e l'occupazione l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI, per le spese legate alle seguenti iniziative di investimento, comprese le spese per consulenze e servizi strettamente pertinenti di affiancamento e avviamento:
a) riconversioni produttive relative agli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
b) riconversioni o adeguamenti dei processi produttivi legati a cambiamenti del mercato di riferimento;
c) interventi di revamping digitale di attrezzature e macchinari già presenti in azienda al fine di rendere possibile la gestione o il controllo da remoto e che prevedono il comprovato utilizzo dei relativi dati, ai fini del miglioramento dei processi produttivi.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento alla disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
3. La Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui al comma 1.
Capo III
 Capitalizzazione e rafforzamento
Art. 41
 (Sostegno alla capitalizzazione delle PMI)
1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale tramite una maggiore capitalizzazione delle PMI, l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI che patrimonializzano l'impresa tramite un aumento di capitale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 129/2014 , può prevedere agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione.
3. La fruizione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 non è cumulabile.
4. La Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 129/2014 , individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.
Capo IV
 Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito
Art. 42
 (Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)
1. Il presente capo riforma gli strumenti regionali di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese al fine di fornire all'economia regionale un sistema organico di misure di sostegno moderne, flessibili e adeguate alle sfide che il mercato del credito propone, semplificando la struttura dei fondi di rotazione e valorizzandone il ruolo di strumento di politica economica regionale. La riforma individua inoltre nuovi strumenti, estendendo l'operatività al leasing, promuovendo il microcredito e il credito di importo ridotto, introducendo la possibilità di rafforzare gli interventi di finanziamento agevolato con contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari, nonché pianificando l'impiego di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria.
Art. 43
 (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)
1.
L' articolo 2 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Strumenti di intervento)
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:
a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato FRIE;
b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;
c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;
e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;
f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;
g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.>>.

Art. 44
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1.
L' articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955 , di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;
e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;
f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.>>.

Art. 45
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2/2012)
1.
L' articolo 5 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.
2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.>>.

Art. 46
 (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)
1.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.
2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.>>.

Art. 47
 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)
1.
L' articolo 6 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>.

Art. 48
 (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine)
1.
Dopo l' articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, finanziamenti a condizioni agevolate:
a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 90/2013 , nonché per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale.>>.

Art. 49
 (Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)
1.
Dopo l' articolo 6 ter della legge regionale 2/2012 , come inserito dall'articolo 48, è inserito il seguente:
<<Art. 6 quater
 (Microcredito)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.
2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>.

2.
Dopo l' articolo 6 quinquies della legge regionale 2/2012 , come inserito dall'articolo 30, è inserito il seguente:
<<Art. 6 sexies
 (Prestiti partecipativi)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:
a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;
b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.>>.

Art. 50
 (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)
1.
L' articolo 7 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.>>.

Art. 51
 (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Contribuzione integrativa)
1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:
1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:
1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005 , nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei Comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.>>.

Art. 52
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1.
L' articolo 8 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 53
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili)
1. All' articolo 9 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Spese ammissibili, vincoli e subentro) >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.>>;

c)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000 . Con il regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata.>>.

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)
1. All' articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020 , >> sono sostituite dalle seguenti: << l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE >>;

b)
al comma 9 le parole << al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno >> sono sostituite dalle seguenti: << al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia >>;

c)
al comma 9 ter le parole << a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3 >>.

Art. 55
 (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)
1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012 , come sostituito dall’articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall’1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).
2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:
a) gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all' articolo 6 della legge regionale 2/2012 e relative sezioni;
b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);
c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);
d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all' articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominate "Sezioni anticrisi";
f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all' articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
3.
Ai fini di cui al comma 2 con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse.

4.
Secondo modalità stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia confluiscono le somme giacenti sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonché le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti alle operazioni finanziarie in corso.

5.
Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all' articolo 10 della legge regionale 2/2012 , con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all' articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012 , 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:
a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);
b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale;
c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:
1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:
1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;
2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l’anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.
8. All' articolo 28 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
la lettera c) del comma 3 è abrogata;

c)
i commi 4, 5, 8 e 10 sono abrogati;

d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 13/2021
2Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 13/2021
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 24, lettera c), L. R. 13/2021
4Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
5Lettera d) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
6Lettera e) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
7Lettera f) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
9Integrata la disciplina del comma 6 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
10Integrata la disciplina del comma 7 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
11Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
12Integrata la disciplina del comma 6 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
13Integrata la disciplina del comma 7 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
14Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 15/2022
15Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 15/2022
16Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Capo V
 Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria
Art. 56
 (Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)
1. La Regione riconosce gli strumenti di ingegneria finanziaria quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale, impiegando alle migliori condizioni e utilizzando al massimo grado gli istituti giuridici applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale, statale ed europeo.
2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale riforma, in conformità alla normativa in materia di intermediari finanziari e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema degli enti partecipati operanti nel settore, al fine di individuare un soggetto in grado di corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici per affidare incarichi diretti di creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, anche nell'ambito delle politiche di coesione promosse dall'Unione europea.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle competenti Commissioni consiliari una relazione nella quale sono indicate le possibili soluzioni tecniche e organizzative per addivenire a quanto previsto dal comma 2.
4. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 31, 37 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 1 milione di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, anche mediante l'eventuale reperimento di ulteriori risorse mediante emissione di obbligazioni e la creazione di uno specifico fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
6. L'Amministrazione regionale promuove la diffusione e la conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale ad adesione volontaria, anche con riferimento alla piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come introdotto dall' articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
Capo VI
 Ottimizzazione e coordinamento delle risorse
Art. 57
 (Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)
1. Al fine di ottimizzare le risorse da destinare all'attuazione delle finalità della presente legge la Direzione centrale competente in materia di attività produttive:
a) monitora le opportunità di cofinanziamento con fondi nazionali e comunitari, anche rivolti direttamente alle imprese o attuati tramite accordi di sviluppo, accordi per l'innovazione e altre forme di sostegno congiunto a progettualità rivolte allo sviluppo economico dei territori;
b) coordina l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari nell'attuazione delle misure di competenza;
c) individua specifici progetti di sviluppo oggetto di cofinanziamento regionale, anche su iniziativa dei cluster regionali o di gruppi di imprese composti da almeno tre PMI.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in raccordo con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, attua iniziative di informazione e di accompagnamento alle imprese.
Capo VII
 Rafforzamento dell'internazionalizzazione
Art. 58
 (Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare la rete di collaborazioni internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in collaborazione con società ed enti partecipati, nonché tramite i cluster riconosciuti con l' articolo 15 della legge regionale 3/2015 , attua accordi di collaborazione e partenariato di carattere economico, di carattere scientifico e di innovazione tecnologica con altre Regioni e con istituzioni internazionali anche avvalendosi di fondi messi a disposizione dell'Unione Europea attraverso programmi a gestione diretta e indiretta.
3. La Regione avvalendosi dello Sportello regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative di cui al comma 2, nonché quelle di internazionalizzazione delle imprese regionali collaborando con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio e raccordando la propria politica di promozione sui mercati esteri e di rafforzamento della rete internazionale con le strategie nazionali ed europee.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, vengono approvate le strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.
Art. 59
 (Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese)
1.
La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), è sostituita dalla seguente: << Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese >>.

2.
L' articolo 24 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Contributi per l'internazionalizzazione)
1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".
2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>.

3.
L' articolo 25 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
c) partecipazione a incontri business to business;
d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.>>.

4.
L' articolo 26 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:
<<Art. 26
 (Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.>>.

5.
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
<<Art. 26 bis
 (Internazionalizzazione digitale)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;
b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;
g) organizzazione di eventi web-based.>>.

Capo VIII
 Attrazione di investimenti
Art. 60
 (Sostegno all'attrazione di investimenti)
1. Al fine di attrarre nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63, e dal capo III del titolo IV, con le modalità ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Gli incentivi sono concessi con procedimento a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalità di cui al comma 1 disposta annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva.
3. Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti:
a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) investimento minimo di 5 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento o recupero di uno stabilimento esistente;
c)   ( ABROGATA )
d) vincolo di destinazione settennale.
4. Nell'ambito delle attività di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023
3Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023
4Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
6Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 2, comma 18, lettera e), L. R. 14/2023
7Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 2, comma 18, lettera f), L. R. 14/2023
Capo IX
 Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale
Art. 61
 (Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'attivazione degli interventi finanziari di cui all' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), con i limiti previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive come definite dall' articolo 2, comma 1, lettera k), della legge regionale 3/2015 , limitatamente ai settori dell'acciaio, dell'automotive, della cantieristica e della nautica, del legno arredo, della trasformazione agroalimentare e del comparto biomedicale, tramite il sostegno a progetti unitari di filiera.
2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
Capo X
 Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale
Art. 62
 (Valorizzazione dei consorzi)
1. Al fine di creare le condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese e per l'insediamento di nuove attività produttive ad alto potenziale di sviluppo, la Regione valorizza lo strumento degli incentivi agli insediamenti, nonché le attività dei Consorzi di sviluppo economico locale quale modello organizzativo di eccellenza per la gestione del territorio di competenza, agevolando l'introduzione di funzionali sistemi di gestione e di governo degli agglomerati industriali.
Art. 63
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)
1. All' articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << nuovi insediamenti produttivi >> sono sostituite dalle seguenti: << nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.>>.

Art. 64
 (Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)
1. All' articolo 62 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato.
1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.>>;

c)
al comma 2 il periodo << I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione. >> è soppresso;

d)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:
a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;
b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;
c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.
2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:
a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.
2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.>>;

e)
al comma 8 dopo le parole << zone industriali >> sono inserite le seguenti: << , e di proprietà degli stessi, >>.

Art. 65
 (Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 3/2015 concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)
1.
Dopo l' articolo 63 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 63 bis
 (Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)
1. È costituito un unico Consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile .
2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.>>.

Art. 66
 (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)
1. All' articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;>>;

b)
dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
<<b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;
b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;
b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;
b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;>>;

c)
al comma 2 prima delle parole << Nell'esercizio delle funzioni >> sono inseriti i seguenti periodi: << I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi. >>;

d)
alla lettera b bis) del comma 3 dopo la parola << immobili >> sono inserite le seguenti: << e delle infrastrutture >>;

e)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.
5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.>>;

f)
al comma 6 dopo le parole << articolo 51 >> sono inserite le seguenti: << e 51 ter e regolamenti correlati >> e dopo le parole << la stipula di convenzioni >> sono inserite le seguenti: << o la delegazione amministrativa intersoggettiva, >>;

g)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000 .>>;

h)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. Le esclusioni di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002 , non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.>>.

Art. 67
 (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il Consiglio d'amministrazione dei consorzi)
1. All' articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 dopo la parola << omnicomprensivo >> sono aggiunte le seguenti: << , al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, >>;

b)
al comma 11 dopo la parola << omnicomprensivo >> sono aggiunte le seguenti: << , al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, >>.

Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi)
1.
L' articolo 79 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 79
 (Bilancio)
1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile , in quanto compatibili.
2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.
3. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di separata annotazione contabile.>>.

Art. 69
 (Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi)
1.
L' articolo 80 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 80
 (Piano industriale)
1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:
a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;
b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano è data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente.
2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.
3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.
4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell' articolo 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell' articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo, della legge 241/1990 , è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.>>.

2. I procedimenti di cui all' articolo 80 della legge regionale 3/2015 , in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 80 della legge regionale 3/2015 , come sostituito dal comma 1.
Art. 70
 (Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza)
1.
L' articolo 82 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82
 (Vigilanza)
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.
2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.>>.

Art. 71
 (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
1. All' articolo 85 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e all'EZIT >> sono soppresse e dopo la parola << paesaggistica >> sono aggiunte le seguenti: << , impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari >>;

b)
al comma 2 le parole << o dell'EZIT >> e << e dell'EZIT >> sono soppresse e dopo la parola << rilevante. >> è aggiunto il seguente periodo: << Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile. >>;

c)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.
2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.>>;

d)
ai commi 4 e 5 le parole << e l'EZIT >> sono soppresse.

Art. 72
 (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali)
1. All' articolo 86 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e all'EZIT >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.>>;

c)
alla lettera b) del comma 2 le parole: << e l'EZIT >> sono soppresse;

d)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.>>;

e)
al comma 3 le parole: << e l'EZIT >> sono soppresse;

f)
al comma 9 le parole: << e di parametri di proporzionalità >> sono soppresse.

Art. 73
 (Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)
1. All' articolo 87 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << comma 3, >> sono aggiunte le seguenti: << e 63 bis, >>;

b)
al comma 4 dopo la parola << riordino >> sono aggiunte le seguenti: << e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 63 bis, comma 2, >>;

c)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all' articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale).>>.

Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 ter della L.R. 9/2009.
Art. 75
 (Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)
1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), con destinazione d'uso industriale o artigianale e rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono trasferiti in proprietà al Consorzio medesimo mediante conferimento, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni conferiti.
2. Il conferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all' articolo 80 della legge regionale 3/2015 , come sostituito dall'articolo 69. Per la stima dei beni conferiti si applicano le disposizioni di rinvio di cui al vigente articolo 29 dello Statuto del Consorzio.
3. Con riferimento agli altri immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale e non rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o l'Ente che risulta dal riassetto dei livelli di governo del territorio in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21/2019 , e il Consorzio possono stipulare convenzioni ai sensi dell' articolo 64, comma 6, della legge regionale 3/2015 .
Art. 76
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/2020)
1. All' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 38 dopo le parole << un contributo >> sono inserite le seguenti: << , in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 , >>;

b)
dopo il comma 38 è inserito il seguente:
<<38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.>>.