LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo III
 Promozione di start-up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding
Art. 25
 (Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015)
1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore:
a) di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali;
b) di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;
c) di start-up innovative, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all' articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
3. Al fine di modernizzare il sistema di incentivazione anche tramite la sperimentazione di nuove modalità attuative, nell'ambito della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione centrale competente per le attività produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell' articolo 30 quater della legge regionale 11/2009 , e del supporto delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria, nonché di quelle dell'innovazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all' articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018 , può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La contribuzione è calcolata quale quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo pari a 100.000 euro e può essere erogato quando l'aumento di capitale sociale sottoscritto è versato.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati:

a) i commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis, dell' articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
Art. 26
 (Sostegno per crowdfunding)
1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start-up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all' articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) incentivi di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 ;
c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all' articolo 20 della legge regionale 3/2015 ;
d) incentivi alle start-up innovative di cui all' articolo 23 della legge regionale 3/2015 ;
e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2012 ;
f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.