LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo II
 Digitalizzazione
Art. 18
 (Crescita e diffusione della cultura digitale)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a:
a) sviluppare la capacità di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali;
b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali;
c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative;
d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa;
e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica;
f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali più idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita;
g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese;
h) diffondere sul territorio regionale, nonché presso le strutture dell'Amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale;
i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation.
4. Al contributo di cui al comma 3, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013 , fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.
5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
 (Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla legge regionale 3/2015)
1. Al fine di promuovere l'introduzione nelle PMI di tecnologie finalizzate alla digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al design e alla personalizzazione della produzione industriale, alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 17 le parole << anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa >> sono sostituite dalle seguenti: << al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, >>;

b)
il numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
<<3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;>>;

c)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:
<<d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;>>;

d)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:
<<b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:
1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;
3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.>>.

Art. 20
 (Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2015)
1. La Regione valorizza le strategie di servitizzazione delle PMI operanti sul territorio regionale, volte a estendere e differenziare l'offerta di prodotto, sviluppare la flessibilità operativa ed erogare servizi avanzati, per il conseguimento di vantaggi competitivi durevoli e la riduzione dei costi fissi strutturali. La Regione sostiene le politiche imprenditoriali che favoriscono lo sfruttamento del prodotto attraverso la stipulazione di appositi contratti, l'utilizzo di sistemi di sensoristica avanzata e manutenzione intelligente, la formazione delle risorse umane per l'introduzione di nuovi servizi o per la gestione di quelli esistenti, nonché per la soluzione e la gestione dei rischi finanziari connessi alla servitizzazione.
2.
Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3/2015 , come aggiunta dall'articolo 19, è aggiunta la seguente:
<<d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.>>.

Art. 21
 (Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)
1. Al fine di diffondere le opportunità di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici, i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in corso sul territorio regionale sviluppati dai medesimi parchi scientifici e cluster.
2. Al fine di sostenere la trasformazione digitale delle imprese regionali verso l'applicazione di modelli di business avanzati, l'Amministrazione regionale valorizza i progetti che prevedono:
a) l'applicazione di strategie di servitizzazione;
b) la realizzazione in modalità open innovation;
c) la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunità di mercato legate alla prospettiva della società 5.0 e della silver economy, in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti;
d) la realizzazione tramite l'utilizzo di tecnologie additive;
e) l'attività di sperimentazione, ricerca applicata e sviluppo, nonché trasferimento tecnologico, orientati all'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nonché di quelle emergenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e produttiva e di favorire l'offerta di beni e servizi di nuova generazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Art. 22
 (Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Amaro, per la realizzazione di un progetto finalizzato al sostegno delle Alpine Technologies, quale fattore di rilancio competitivo della montagna friulana.
3. Le domande finalizzate alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredate dei progetti con gli interventi programmati e del preventivo di spesa.
4. I progetti devono prevedere:
a) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso altre imprese e istituzioni;
b) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare i progetti valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
c) il coinvolgimento del sistema della formazione anche tramite università o istituti tecnici superiori anche con riferimento al laboratorio di meccatronica avanzata LAMA FVG.
5. Con il decreto di concessione sono stabiliti le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
Art. 23
 (Misure a sostegno delle KIBS)
1. La Regione riconosce l'importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifatturiero.
2. Per la finalità di cui al comma 1 Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell' articolo 30 quater, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, anche sperimentando metodologie innovative, un'analisi e uno studio di fattibilità contenenti:
a) una proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale;
b) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;
c) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, che prevedano la presentazione e le modalità di eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economico-finanziario con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa.
3. In esito all'analisi e allo studio di fattibilità di cui al comma 2, il regolamento di attuazione delle misure a favore delle KIBS di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di accompagnare la crescita e lo sviluppo delle imprese KIBS, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'attuazione delle misure di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 24
 (Progetti di open technology per le imprese)
1. Al fine di sviluppare l'industria 4.0 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori, anche con riferimento alle potenzialità della filiera del vetro e anche con ricadute sugli enti della pubblica amministrazione.
2. I progetti devono prevedere:
a) il cofinanziamento da parte delle aziende partecipanti;
b) il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico regionale, eventualmente come ospitante la tecnologia e per creare le opportune reti e sinergie anche con progettualità in corso, nonché il coinvolgimento del sistema della formazione tramite università o istituti tecnici superiori;
c) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso almeno dieci ulteriori aziende per ciascuna azienda partecipante;
d) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare il progetto valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, previa acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, e successivamente, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 , o nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) 651/2014 , nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. La domanda relativa alla progettualità di cui al comma 2 è presentata dal COMET, entro il 3o giugno di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.