LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Capo I
 Disposizioni in materia di commercio
Art. 7
 (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente capo si adottano le seguenti definizioni:
a) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;
b) aree urbane: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all'interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell'ambito del proprio territorio, non classificate come zone di centro storico;
c) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente titolo, nelle quali si intenda promuovere e incentivare il recupero degli spazi commerciali e artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;
d) centri cittadini: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente capo comprendenti sia i centri storici che le aree urbane che le strade e le piazze commerciali;
e) spazi commerciali: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano con la categoria C/1 (negozi);
f) attività commerciali: attività economiche, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m) e n), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), rientranti nelle classificazioni ATECO individuate, in attuazione delle misure previste dal presente titolo, con decreto del Direttore centrale alle attività produttive;
g) artigianato di servizio: attività svolta da imprese artigiane diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;
h) canoni d'affitto: riguardano sia la locazione di immobili per finalità commerciali, sia l'affitto d'azienda, o suo ramo, comprendente spazi commerciali, in proporzione al valore dell'immobile rispetto a quello dell'azienda nel suo complesso;
i) forestazione urbana: insieme degli interventi volti all'introduzione di aree verdi al fine di promuovere i benefici fisiologici, sociali, economici ed estetici destinati alla società urbana;
j) omnicanalità: un modello di sviluppo strategico adottato dalle aziende nell'e-commerce per superare i confini tra online e offline in favore di una migliore esperienza d'acquisto per il consumatore.
Art. 8
 (Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali)
1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio-economico, caratterizzati dalla presenza di spazi commerciali rimasti inutilizzati in assenza di attività economiche esercitate negli stessi, l'Amministrazione regionale sostiene e promuove l'insediamento e il consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini mediante misure anche di vantaggio fiscale riconosciute tramite gli enti impositori di tributi locali, nonché misure, di generale applicazione, semplificatorie degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.
Art. 9
 (Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)
1. Al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni che attuano interventi a favore di soggetti che:
a) iniziano a utilizzare immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi;
b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente.
(1)
2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 10
 (Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale.
2. L'Amministrazione regionale promuove le Associazioni di promozione del territorio, quali Associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la realizzazione, sul territorio comunale nel quale hanno sede, dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alle Associazioni i cui soci siano, in via esclusiva, imprese o professionisti titolari di partita IVA con sede nel territorio comunale medesimo.
3. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie le seguenti categorie di soggetti:
a) Comuni singoli competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 10.000 abitanti; qualora il distretto interessi il territorio di più Comuni associati, tra di essi è individuato il Comune capofila;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;
c) altri enti pubblici, in particolare camere di commercio, università, enti di ricerca, o privati, quali associazioni, banche, fondazioni, nonché le Associazioni di cui al comma 2 e le imprese operanti all'interno dei centri urbani appartenenti all'Accordo di partenariato.
4. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni competenti per territorio le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione dei centri cittadini a rischio di indebolimento che costituiscono nel loro insieme il progetto di distretto degli interventi proposti dal Comune o dai Comuni associati per l'accesso agli incentivi specificamente previsti a favore dei distretti del commercio.
5. Le attività di costituzione del partenariato, la consultazione dei portatori di interessi interni ed esterni al distretto, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'Accordo di partenariato e l'attuazione del Progetto di distretto sono gestite in forma coordinata e unitaria da un "Manager di distretto", incaricato dal Comune di riferimento o dal capofila, che rappresenta il partenariato nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori diversi dai componenti il partenariato.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'attuazione dei progetti di distretto mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio) appositamente istituito e destinato al finanziamento delle azioni proposte dai Comuni per l'attuazione degli interventi integrati.
7. I progetti di cui al comma 1 promossi dalle Associazioni di promozione del territorio sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 6, con modalità e procedure definite nell'Accordo di partenariato di cui al comma 3.
Art. 11
 (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)
1. Ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle attività commerciali nel territorio montano, la Regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), quali ambiti territoriali di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei Comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e C.
2. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie:
a) Comuni con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 3.000 abitanti;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e della cooperazione;
c) almeno un ente pubblico o privato tra quelli indicati all'articolo 10, comma 3, lettera c).
3. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attività commerciali nel territorio montano.
4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6.
Art. 12
 (Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)
1. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa e con l'assistenza delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, sentiti i soggetti interni ed esterni in merito alla perimetrazione, alle esigenze e potenzialità di sviluppo dell'area interessata, provvedono all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante:
a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici;
b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.
2. Ciascun Comune definisce le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario da attuare all'interno dei distretti, in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
3. Al fine di valorizzare le risorse e le caratteristiche peculiari dei distretti, i soggetti pubblici e privati, già attivi o da attivarsi, insediati o da insediarsi in tali ambiti e interessati all'attuazione delle politiche di cui al comma 2, stipulano l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 10, comma 3, nel quale sono definiti gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento mediante azioni volte alla rigenerazione dei centri cittadini e allo sviluppo urbano sostenibile, nonché la chiara definizione dei ruoli svolti nell'ambito dell'accordo da ciascun soggetto partner.
Art. 13
 (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)
1. La Regione incentiva, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
2. Gli interventi dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture riguardano in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana.
3. Gli investimenti delle imprese con unità operativa all'interno degli ambiti territoriali dei distretti del commercio, finalizzati allo sviluppo tecnologico, riguardano l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, secondo i termini e le modalità previsti con regolamento regionale e con bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.
5. I contributi a favore delle imprese sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
6. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la Regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.
7. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 15/2022
Art. 14
 (Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)
1. La Regione sostiene lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali tramite le seguenti misure:
a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 ;
b) sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici di cui all' articolo 89 della legge regionale 29/2005 ;
c) incentivi per la valorizzazione e la riqualificazione dell'offerta commerciale di microimprese, piccole e medie imprese commerciali di cui al comma 2;
d) incentivi per la rigenerazione dei centri cittadini, concessi a valere sul Fondo commercio, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, a favore degli investimenti delle imprese per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
2. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività di microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, l'Amministrazione regionale sostiene il miglioramento dei servizi e dei prodotti erogati e l'ammodernamento organizzativo e strumentale che concorrono alla valorizzazione e alla riqualificazione dell'offerta commerciale di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 2 sono concessi contributi in regime "de minimis" con i criteri e le modalità previsti con il regolamento regionale di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 , per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, riguardanti in particolare:
a) l'acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi volti al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end);
b) lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);
c) l'integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);
d) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;
e) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing;
f) l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale;
g) l'adeguamento delle strutture alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.
Art. 15
  (Centri commerciali naturali e modifica all'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005)
1. I centri commerciali naturali, già costituiti ai sensi dell' articolo 85 bis della legge regionale 29/2005 , che fanno parte del partenariato stabile dei distretti del commercio, accedono agli incentivi regionali nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.
2.
Al comma 3 dell'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005 le parole << , la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio >> sono soppresse.

Art. 16
 (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)
1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all' articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti:
a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;
b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;
c) occupare un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;
d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;
e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.
4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.
5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:
a) consegna a domicilio;
b) supporto ai servizi postali;
c) vendita di giornali e riviste;
d) vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;
e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;
g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;
h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.
6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.
Art. 17
 (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)
1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane come definite dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) situati in Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti siti all'interno di Comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento e l'avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello, in favore dei soggetti che, in forma singola o associata, avviano contestualmente e secondo un progetto unitario, all'interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o delle altre aree urbane come individuate da apposita deliberazione del Consiglio comunale, le attività ivi indicate, secondo i seguenti criteri e limiti massimi:
a) un contributo sino a 60.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 2;
b) un contributo sino a 120.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4.
c)   ( ABROGATA )
2 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 che realizzano lavori, non si applica l' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. I Comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere i settori di attività su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.
5. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7.
6. Ai fini del presente articolo i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di tre anni dall'eventuale cessazione dell'attività.
7. Con regolamento, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.
8. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 13/2021
2Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
5Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023