LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 93
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1. All' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) >> sono aggiunte le seguenti: << e successive modifiche e integrazioni >>;

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2;
b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;
c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 9 è aggiunta la seguente:
<<b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all' articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982 , secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.>>.