LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 85
 (Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Per le finalità di cui al presente capo è istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati che intendono avviare nuove attività produttive nelle aree interessate dagli interventi.
2. Il fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto.
3. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatorio, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.