LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 75
 (Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)
1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), con destinazione d'uso industriale o artigianale e rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono trasferiti in proprietà al Consorzio medesimo mediante conferimento, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni conferiti.
2. Il conferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all' articolo 80 della legge regionale 3/2015 , come sostituito dall'articolo 69. Per la stima dei beni conferiti si applicano le disposizioni di rinvio di cui al vigente articolo 29 dello Statuto del Consorzio.
3. Con riferimento agli altri immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale e non rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o l'Ente che risulta dal riassetto dei livelli di governo del territorio in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21/2019 , e il Consorzio possono stipulare convenzioni ai sensi dell' articolo 64, comma 6, della legge regionale 3/2015 .