LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 71
 (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
1. All' articolo 85 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e all'EZIT >> sono soppresse e dopo la parola << paesaggistica >> sono aggiunte le seguenti: << , impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari >>;

b)
al comma 2 le parole << o dell'EZIT >> e << e dell'EZIT >> sono soppresse e dopo la parola << rilevante. >> è aggiunto il seguente periodo: << Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile. >>;

c)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.
2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.>>;

d)
ai commi 4 e 5 le parole << e l'EZIT >> sono soppresse.