LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 70
 (Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza)
1.
L' articolo 82 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82
 (Vigilanza)
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.
2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.>>.