LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 63
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)
1. All' articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << nuovi insediamenti produttivi >> sono sostituite dalle seguenti: << nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.>>.