LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)
1. All' articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020 , >> sono sostituite dalle seguenti: << l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE >>;

b)
al comma 9 le parole << al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno >> sono sostituite dalle seguenti: << al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia >>;

c)
al comma 9 ter le parole << a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3 >>.