LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 37
 (Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico.
2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.
3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
5. La Giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari dei progetti di investimento, nonché le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo eventuale cofinanziamento.