Art. 37
(Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico.
2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.
3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
5. La Giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari dei progetti di investimento, nonché le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo eventuale cofinanziamento.