LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 33
 (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)
1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:
a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;
b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialità di cui all'articolo 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.
2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.