LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 32
 (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell' articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 47 bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unità e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, proprietari.
2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.
3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.