LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 15
  (Centri commerciali naturali e modifica all'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005)
1. I centri commerciali naturali, già costituiti ai sensi dell' articolo 85 bis della legge regionale 29/2005 , che fanno parte del partenariato stabile dei distretti del commercio, accedono agli incentivi regionali nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.
2.
Al comma 3 dell'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005 le parole << , la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio >> sono soppresse.