LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 14
 (Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)
1. La Regione sostiene lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali tramite le seguenti misure:
a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 ;
b) sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici di cui all' articolo 89 della legge regionale 29/2005 ;
c) incentivi per la valorizzazione e la riqualificazione dell'offerta commerciale di microimprese, piccole e medie imprese commerciali di cui al comma 2;
d) incentivi per la rigenerazione dei centri cittadini, concessi a valere sul Fondo commercio, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, a favore degli investimenti delle imprese per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
2. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività di microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, l'Amministrazione regionale sostiene il miglioramento dei servizi e dei prodotti erogati e l'ammodernamento organizzativo e strumentale che concorrono alla valorizzazione e alla riqualificazione dell'offerta commerciale di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 2 sono concessi contributi in regime "de minimis" con i criteri e le modalità previsti con il regolamento regionale di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 , per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, riguardanti in particolare:
a) l'acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi volti al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end);
b) lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);
c) l'integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);
d) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;
e) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing;
f) l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale;
g) l'adeguamento delle strutture alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.