LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di operazioni di investimento e per le esigenze di capitale circolante delle imprese cooperative operanti in Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a r.l. - Finanziaria regionale della cooperazione (FinReCo) un contributo straordinario da utilizzare nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 6 e ai capi III e IV del decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2021, n. 0172/Pres. (Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)).
2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata da FinReCo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
4.
Al comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole << in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi >> sono aggiunte le seguenti: << nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d'esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7 >>.

5. Per le finalità di cui all' articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Le richieste di rimborso dei "voucher "TUReSTA in FVG", di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei "Voucher TUReSTA in FVG" a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), presentate dopo il 30 novembre 2021, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2022.
7. Per le finalità previste dal comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8.
Al comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole << la medesima deliberazione >> sono sostituite dalle seguenti: << successiva deliberazione >>, e dopo le parole << dei predetti perimetri >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all'articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 >>.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le spese sostenute per le attività di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 a decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 82, comma 3, della legge regionale 3/2021 .
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso, previa presentazione di apposita domanda al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
12. Sono delegate, anche parzialmente, al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici come individuati con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1375, a valere sulle assegnazioni statali ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 , (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021 , nonché concernenti la concessione di contributi alle imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, a valere sulle assegnazioni statali di cui all' articolo 26 del medesimo decreto legge 41/2021 .
13. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio reti distributive tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di iscrizione delle assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 26 del decreto legge 41/2021 , nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
14. Al fine di promuovere e valorizzare il prodotto turistico balneare l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire negli anni 2022-2024 la realizzazione del programma di attività finalizzate alla promozione turistica delle spiagge dell'area geografica dell'Alto Adriatico, già oggetto di accordo di collaborazione con la Regione Veneto per il periodo 2020-2021 ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), aperto alla partecipazione di altre Regioni del litorale ai sensi dell' articolo 2, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
16. In considerazione delle importanti ricadute turistiche sul territorio regionale della pratica sportiva del golf, la Regione prosegue il sostegno al progetto denominato "Italy Golf & More" di cui all' articolo 2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), anche nel triennio 2022-2024.
17. L'attività di coordinamento e attuazione del progetto di cui al comma 16 è affidata a PromoTurismoFVG nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente. Al fine di permettere un monitoraggio sull'attuazione del progetto da parte del Consiglio regionale, i risultati di tali attività sono comunicati annualmente da PromoTurismoFVG alla Commissione consiliare competente in materia di turismo.
18. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
19. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 17 le parole << Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa >>;

b)
il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.>>;

c)
le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 18 sono abrogate;

d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) del comma 2 la parola << quattro >> è sostituita dalla seguente: << cinque >>;

2)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) da un funzionario dell'INPS;>>;

3)
la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro.>>;

e)
dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 bis sono inserite le seguenti:
<<d bis) effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
d ter) segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;>>;

f)
al comma 2 dell'articolo 3, alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, al comma 2 dell'articolo 13 e al comma 2 dell'articolo 23, la parola: << provinciale >> è soppressa;

g)
al comma 1 e alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 16, alla rubrica del Capo III e al comma 3 dell'articolo 22, la parola << provinciali >> è soppressa.

20. Per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 12/2002 , come modificati dal comma 19, lettere b), c) e d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
21. Le domande presentate a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo, del 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2021, sono finanziate con le risorse stanziate per l'anno 2022.
22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
23.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), le parole << , per l'esercizio dell'attività nel corso dell'anno 2021, >> sono soppresse.

24. Per le finalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 3/2021 , come modificato dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
25.
Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << fino al 31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 30 giugno 2022 >>.

26. In conseguenza di quanto disposto dal comma 25, per le finalità di cui all' articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 271.450 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
27. Per gli interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, costituite da spazi di sosta e di parcheggio attrezzati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un finanziamento per la realizzazione di un parcheggio attrezzato a servizio della Zona Industriale D1 di Cividale del Friuli;
b) al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei mezzi pesanti nella zona industriale di Spilimbergo.
28. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 27, i Consorzi interessati presentano domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
29. Con i decreti di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 .
30. Le assegnazioni di cui al comma 27 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
31. Per le finalità di cui al comma 27, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 300.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
32. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile "ex Tessitura Carnica" in Comune di Villa Santina, funzionali alla realizzazione di spazi modulari destinati a più imprese.
34. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 33, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
35. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 .
36. Il finanziamento di cui al comma 33 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 33 non supera comunque l'importo di 1.500.000 euro.
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 250.000 euro per l'anno 2022, di 750.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, nei limiti di cui al comma 40, per l'ulteriore potenziamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
39. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 38, il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
40. Il finanziamento di cui al comma 38 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 38 non supera comunque l'importo di 700.000 euro.
41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
42. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
43. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica nei territori montani di cui all'allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi tali immobili per un periodo non inferiore a 10 anni.
44. Con regolamento di attuazione sono individuati modalità e termini di concessione dell'incentivo di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo al Comune di Udine per il completamento dei lavori di realizzazione, nel complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso di Udine, di adeguate strutture logistiche, attrezzate e climatizzate.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 75.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo alla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per finanziare il programma degli interventi di completamento e adeguamento del Centro Servizi e la realizzazione delle necessarie infrastrutture, anche a copertura delle spese sostenute dall'1 gennaio 2021.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata dalla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e dei relativi costi di realizzazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo a PromoTurismoFVG per la preparazione e organizzazione di quanto necessario allo svolgimento delle gare su ghiaccio nell'ambito dell'European Youth Olympic Festival (EYOF) 2023.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata da PromoTurismoFVG al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2022 e di 700.000 di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
55. La Regione riconosce e valorizza la diffusione della cultura faunistica regionale e promuove il turismo eco - sostenibile.
56. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari delle aree faunistiche a valere sull'annualità 2022 un contributo straordinario per operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna.
57. Per le finalità di cui al comma 56 i Comuni interessati presentano domanda, entro il 31 marzo 2022, al Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo corredata di una relazione illustrativa delle attività inerenti le operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna e relativo preventivo di spesa.
58. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
60. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati proprietari o gestori di spiagge o altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e la fruizione delle stesse e per il connesso acquisto di attrezzature.
61. Ai fini di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 maggio 2022, con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento. Con decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle ditte e alle imprese artigiane che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
64. Il contributo di cui al comma 63 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
65. Le domande di contributo di cui al comma 63 devono essere presentate per via telematica alla Direzione centrale attività produttive e turismo. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate.
66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
67. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un finanziamento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare, nell’ambito delle aree degradate destinate alle attività produttive situate nel distretto della sedia e cividalese, il clima per le imprese, in particolare del settore legno arredo e finalizzata ad ammodernare e sviluppare la base industriale, favorire l’incremento dell’occupazione anche mediante l’ottimizzazione dei processi formativi e l’evoluzione delle modalità produttive.
68. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 67 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per il suo uso o vendita è commisurato al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
69. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) presenta domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 67 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo Economico Locale, entro il 31 luglio 2023 e comunque prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall’ articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
70. Il finanziamento di cui al comma 67 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 67 non supera comunque l'importo di 6.500.000 euro.
71. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e successive modificazioni e integrazioni. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF), di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
72. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 500.000 euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
73. In attuazione della disposizione di cui all' articolo 85, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo, al fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile è attribuita la dotazione complessiva di 8.500.000 euro per il triennio 2022-2024.
74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 8.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
75. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 65 da art. 16, comma 1, L. R. 8/2022
2Parole soppresse al comma 65 da art. 16, comma 1, L. R. 8/2022
3Parole sostituite al comma 67 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 15/2022
4Parole sostituite al comma 69 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 15/2022